Segnalazioni Whistleblowing
Cosa significa Whistleblowing?
Il termine in inglese significa suonare il fischietto e indica la segnalazione di illeciti o irregolarità che una persona riscontra in un’azienda o in un ente pubblico. Alcuni fanno risalire l’origine di questa parola al fischio dell’arbitro che segnala un fallo, altri invece ai poliziotti inglesi che utilizzavano il fischietto per dare l’allarme.
Con il Decreto Legge 24/2023 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di segnalazioni di condotte illecite, chiamata whistleblowing.
Per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, CAUTO ha deciso di dotarsi di una infrastruttura applicativa progettata per garantire che le segnalazioni siano gestite in modo confidenziale e che solo le persone autorizzate abbiano accesso alle informazioni.
Si sono messe in atto misure di sicurezza avanzate (come la crittografia dei dati ed i controlli di accesso) per prevenire eventuali violazioni della riservatezza. In questo modo, sia le persone che segnalano sia le persone coinvolte nell'istruttoria, possono agire in un ambiente sicuro e fidato durante tutto il processo.
Le segnalazioni saranno indirizzate ad un Comitato Interno Whistleblowing. Il Comitato interesserà l’Organismo di Vigilanza per tutte le segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo adottato e del Codice Etico. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se circostanziate e ricche di evidenze al fine di verificarne l’attendibilità.
CAUTO provvederà nel corso dei prossimi mesi a formare il personale dipendente per renderlo consapevole e informato circa la piattaforma informatica.
La procedura Whistleblowing sarà resa nota tramite affissione nelle bacheche aziendali, pubblicazione nell’area online riservata my.cauto.it e sul sito internet di Rete CAUTO.
Principali novità introdotte dal Decreto Legge 24/2023:
- L’ampliamento del ventaglio dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, che includerà non solo dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, fornitori, tirocinanti, volontari, azionisti e membri degli organi di controllo e vigilanza;
- L’ampliamento degli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione, che comprendono non solo illeciti di natura penale, civile e richiamati dal D.Lgs 231/2001, ma anche illeciti in violazione del diritto dell'Unione Europea che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la violazione delle norme dell'UE sulla concorrenza, gli aiuti di Stato e le imposte sulle società;
- Il rafforzamento del sistema di garanzie: viene infatti previsto, oltre al divieto di atti ritorsivi (adozione di provvedimenti punitivi o discriminazioni verso il segnalante a causa della sua segnalazione) e la garanzia della riservatezza per il segnalante, l’estensione di tali misure a tutela dei facilitatori (persone legate al segnalante nell'ambiente lavorativo) e l’introduzione, in parallelo al sistema disciplinare di cui al D.lgs. n. 231/2001, di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per gli enti che non rispettino le disposizioni del D.Lgs 24/2023 che potranno essere applicate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Il D.Lgs 24/2023 introduce inoltre un triplo sistema di segnalazione: uno interno nell’ambito degli enti pubblici o privati, uno esterno gestito dall’ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all’art 6 del Decreto e la divulgazione pubblica quando ricorrono le condizioni di cui all’art 15 del medesimo.
Il Comitato Whistleblowing è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
In allegato sono disponibili i seguenti documenti:
- Procedura segnalazioni;
- Schema di funzionamento della segnalazione;
- Istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma web whistleblowing;
- Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).
Il Comitato Whistleblowing
Agata Di Bona e Beppe Bruni